Art. 5.
(Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari).

      1. È istituito il Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari, con sede in Roma,

 

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presso il Ministero della giustizia, di seguito denominato «Consiglio nazionale».
      2. Il Consiglio nazionale è articolato in consigli distrettuali, con sede presso le corti di appello.
      3. Spettano al Consiglio nazionale tutte le funzioni di gestione, indirizzo e controllo relative all'esercizio della professione intellettuale di ufficiale giudiziario.
      4. Il Consiglio nazionale propone al Ministro della giustizia, che provvede con proprio decreto, la tariffa professionale relativa agli onorari, ai diritti accessori e alle spese dovute come rimborso, fermo restando che tali tariffe non sono vincolanti e sono sempre negoziabili dal beneficiario delle prestazioni. Il Consiglio nazionale esercita altresì in via esclusiva il potere disciplinare sugli ufficiali giudiziari.